reperibilità

Ci sono giunte voci, da diverse fonti, in merito al ricorso alla rintracciabilità in luogo della reperibilità per il personale impiegato nei servizi armati.

Ebbene, precisiamo subito, questo utilizzo surrettizio non è previsto dalla normativa vigente. In molti Reparti il personale di guardia, ma non solo, viene spesso coinvolto in decisioni gerarchiche che prevalgono i limiti imposti dalle norme contrattuali.

È il caso dell’uso silente della c.d. “rintracciabilità”, un istituto che coinvolge la totalità dei militari siano essi impiegati nei servizi armati che nell’ordinaria attività lavorativa, come palliativo delle eventuali assenze nei turni di guardia.

Ebbene, tutti i militari, qualsiasi sia l’attività lavorativa in cui sono impiegati, devono rendersi disponibili per preminenti e sopravvenute esigenze di servizio, e devono pertanto essere rintracciabili. Tale soggezione non comporta il pagamento di alcun emolumento economico aggiuntivo, salvo il pagamento delle spese eventualmente sostenute dall’interessato per il rientro in servizio.

Ogni qualvolta, invece, un militare viene obbligato a vivere il suo tempo libero in una condizione di disponibilità per una sostituzione di un servizio di guardia, ma anche per lo svolgimento di un lavoro ordinario, si configura una fattispecie puntualmente normata dalle disposizioni contrattuali, le quali prevedono fondamentalmente due condizioni, un limite temporale e il pagamento di uno specifico compenso.

In assenza di tali condizioni la libertà personale di un militare non può essere limitata da qualsivoglia forma di turno o programmazione di “rintracciabilità” finalizzato a sostituire eventuali assenze del personale impiegato di guardia. La soggezione di questo dovere costituisce reperibilità, e il ricorso surrettizio alla rintracciabilità, non soggiacente ai previsti limiti temporali e al riconoscimento dei conseguenti diritti economici, penalizza seriamente i diritti dei militari coinvolti.

Rimaniamo doverosamente attenti sulla corretta applicazione delle norme contrattuali.

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