Disciplina del CFI
Disponibilità continuativa, limiti di allontanamento e impiego operativo
Comprendi cosa puoi (e non puoi) fare durante il CFI.
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Aggiornamento 2026 · Art. 2262-quater D.Lgs. 66/2010 Dal 1° gennaio 2026 i VFP4 ricevono trattamento VFT: CFI al 70% del compenso del Graduato (art. 1792 c.3). Circ. SMA 02/02/2026.

Determina automaticamente la fascia CFI.

VFP4/VFT disponibile solo per Fascia I (Aviere → Graduato).

Quadro normativo

Cosa prevede la norma

La definizione di CFI richiede che l’attività si svolga in esercitazioni/operazioni che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno 48 ore, con obbligo di rimanere disponibili nell’ambito dell’unità operativa o dell’area di esercitazione.

Questo vincolo di disponibilità continua è proprio ciò che distingue il CFI dal normale straordinario e dalla semplice reperibilità.

Limiti di allontanamento

Perché non puoi allontanarti

L’allontanamento dal comune/località di servizio può essere limitato per imprescindibili esigenze di impiego, e durante il CFI queste esigenze sono per definizione elevate, perché il personale deve poter essere impiegato in qualsiasi momento nell’arco delle 48 ore e oltre.

Se ti allontani dalla località/area indicata senza autorizzazione, viene meno il requisito di “disponibilità nell’ambito dell’unità o dell’area di esercitazione”, e in teoria non sarebbero più integrati i presupposti per il CFI (con possibili contestazioni disciplinari).

Applicazione operativa

In pratica

In CFI ti puoi muovere solo entro i limiti (area, orari) fissati dall’ordine d’impiego e dalle disposizioni del comando, restando immediatamente impiegabile.

Eventuali uscite dal comune/area di servizio richiedono un’autorizzazione espressa; in assenza di questa autorizzazione, l’allontanamento è incompatibile con la logica del CFI.