Risposte a Domande Frequenti sui sindacati militari
Spesso si cercano risposte a dubbi su argomenti che per la loro complessità difficilmente si ricordano i concetti fondamentali. Quindi vogliamo offrire un ausilio tale da rispondere anticipatamente a questi quesiti.
Argomenti a Carattere Generale
La legge 46 ha definito che un Militare può iscriversi ad una sola associazione professionale a carattere sindacale
L'iscrizione ad un sindacato ha durata di un anno con tacito rinnovo per i successivi
Le associazioni sindacali a carattere sindacale a cui un militare può iscriversi sono solo quelle costituite da Militari, regolamentate dalla legge 46 del 28 aprile 2022 ed iscritte ad appposito ALBO.
La delega d'iscrizione al sindacato ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio, fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre di ogni anno. La revoca della delega può essere fatta in ogni momento e deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'associazione professionale a carattere sindacale tra militari a cui si era stata rilasciate in precedenza. Congiuntamente si può sottoscrivere la delega con il nuovo sindacato.
Si, la legge ha previsto delle quote in percentuale con trattenute sul cedolino imponendo un minimo pari a 0,5%. La quota varia per ogni Militare in virtù del proprio stipendio e sono scelte dagli Organi Direttivi e indicati anche nella delega che ogni miltare firma e rilasca al Sindacato
Cosa significa iscriversi ad un Sindacato
Il Nuovo Sindacato: Più Diritti, Meno Gerarchia
Fine del modello gerarchico
Conta la persona, non il grado: le capacità e l’impegno sostituiscono l’autorità formale.
Stop a lungaggini burocratiche e delibere inefficaci.
Autonomia piena
Nessun legame con l’amministrazione: via fogli di viaggio, compensi forfettari e interferenze.
I sindacati rispondono solo ai propri iscritti.
Tutela vera e azione legale
I sindacati possono ricorrere al giudice contro i comandanti che violano contratti, sicurezza o diritti.
La firma sindacale diventa vincolante: finisce l’era della consultazione senza potere.
Libertà di manifestare
Già riconosciuto dalla Costituzione: possibile manifestare pubblicamente, senza divisa né armi.
Responsabilità diretta e trasparenza
I dirigenti sindacali rispondono agli iscritti.
Le associazioni devono rendere pubblici atti e bilanci.
Un cambiamento storico
L’Italia colma un ritardo di 70 anni rispetto all’Europa, dove i sindacati militari sono attivi dal dopoguerra come presidi di democrazia.
Le Competenze di U.S.A.MI. Aeronautica
Tutela collettiva dei diritti e interessi del personale
Contratti di impiego e trattamento economico
Consulenza fiscale, previdenziale e assistenziale
Supporto al reinserimento post-carriera
Tutele per infortuni e malattie da servizio
Pari opportunità e benessere lavorativo
Sicurezza nei luoghi di lavoro
Promozione di attività culturali e ricreative
Gestione orario di lavoro, licenze, permessi e aspettative
Assistenza su missioni, trasferimenti e straordinari
Controllo qualità mensa, spacci e servizi sociali
Sanità integrativa e fondi complementari
Interlocuzione Istituzionale
Ministeri: osservazioni e proposte su leggi e regolamenti
Vertici militari: richiesta di audizione presso Stato Maggiore e Ministeri
Parlamento: audizioni in Commissioni di Senato e Camera
In base alla legge tutte le associazioni professionali a carattere sindacale hanno le stesse limitazioni e funzioni, la differenza è data dalle competenze e preparazione nel Diritto Militare di Dirigenti e Delegati.
Ogni iscritto può diventare dirigente sindacala a livello territoriale o nazionale, infatti le cariche sono elettive con votazione tra gli iscritti.
Differenza tra Vecchia Rappresentanza e Nuovi Sindacati
No, la Rappresentanza (COBAR, COIR e COCER) sono destinati a scomparire. Infatti la legge prevede un regime transitorio che potrà durare al massimo fino alla prossima concertazione.
🟦 1. Struttura e potere interno
Rappresentanza militare: struttura gerarchica, subordinata ai comandanti, con ruolo consultivo e non vincolante.
Sindacato militare: struttura democratica e autonoma, fondata su partecipazione attiva e assenza di subordinazione gerarchica.
🟦 2. Indipendenza dall’Amministrazione
Rappresentanza: legata alla Difesa, soggetta a vincoli e autorizzazioni (es. fogli di viaggio).
Sindacato: totalmente indipendente, con gestione libera, finanziata dalle quote degli iscritti.
🟦 3. Ruolo e responsabilità dei dirigenti
Rappresentanti: spesso temporanei, con compiti limitati, senza responsabilità diretta verso gli iscritti.
Dirigenti sindacali: veri e propri professionisti della tutela, responsabili verso la base e controllati dagli iscritti stessi.
🟦 4. Strumenti di tutela
Rappresentanza: nessun potere legale diretto, solo pareri o segnalazioni interne.
Sindacato: può agire legalmente in tribunale contro violazioni di contratti, sicurezza e diritti.
🟦 5. Potere contrattuale
Rappresentanza: funzione consultiva o concertativa, senza peso negoziale.
Sindacato: potere negoziale effettivo – senza la firma sindacale, nessun contratto può essere sottoscritto.
🟦 6. Libertà di espressione e manifestazione
Rappresentanza: limitata, soggetta a disciplina militare.
Sindacato: diritto di pubblica manifestazione, nel rispetto dei limiti previsti (es. non in divisa, senza armi).
🟦 7. Trasparenza e obblighi pubblici
Rappresentanza: nessun obbligo di rendicontazione pubblica.
Sindacato: obbligo di trasparenza su atti, attività e bilanci.
🟦 8. Relazione con le istituzioni
Rappresentanza: interna alle Forze Armate, non partecipa al dibattito politico o istituzionale esterno.
Sindacato: può interloquire con i Ministeri, il Parlamento e i vertici militari tramite audizioni, osservazioni e proposte.
In sintesi:
Il sindacato militare è uno strumento efficace, indipendente e moderno di tutela collettiva e individuale, che supera i limiti formali, gerarchici e funzionali della vecchia rappresentanza interna alle Forze Armate.