Pur credendo sempre nella sua funzione istituzionale, ho tuttavia sempre vissuto la Rappresentanza alla pari di un “criceto che corre dentro la ruota”, convinto di percorrere i chilometri, salvo poi, alla fine, rendermi conto, di trovarmi nello stesso punto quando non, aggiungerei, essere regredito a posizioni superate da anni.

Estratto dal MANUALE DEL DIRIGENTE SINDACALE USAMI

Basti pensare che negli ultimi anni vi erano comandanti che rispondevano alle delibere degli organi di rappresentanza affermando che il trattamento di missione o la “S.M.A. Ord. 34” non rientravano nelle loro materie di competenza, oppure che rigettavano delibere su questioni attinenti alle licenze straordinarie affermando che esse non avevano natura collettiva ma individuale. In tali casi agli organi di rappresentanza non restava che riunirsi nuovamente e chiedere un intervento del consiglio superiore e così via fino ad arrivare al COCER. La conclusione di questo processo rappresentativo, che poteva durare anche un anno e oltre, poteva essere tranquillamente una asettica risposta del vertice militare che si limitava, ad esempio, a condividere la posizione assunta dal comandante del reparto da cui era scaturita tutta l’onerosa e spossante attività rappresentativa.

L’articolo 17 della legge attribuisce ai sindacati il diritto di rivolgersi al giudice per “le controversie promosse nell’ambito disciplinato dalla legge”. Per intenderci, se il caso sopra descritto si fosse verificato nella vigenza della nuova legge, il sindacato interessato avrebbe potuto chiamare in giudizio il Ministro della Difesa affinché rispondesse del comportamento di quel Comandante di Corpo, la decisione poi sarebbe stata rimessa al giudice di primo grado e, eventualmente, a quello di appello. 

Il Comandante che, ad esempio, contesterà le competenze del sindacato non potrà più “difendersi” con lo scudo delle tortuose ed interminabili procedure consiliari che dovevano coinvolgere il COBAR, il COIR e il COCER, procedure che soventemente si concludevano dopo mesi di “sofferenza rappresentativa” con un nulla di fatto. 

La legge oggi permette di chiamare in causa direttamente il Ministro della Difesa che dovrà rispondere per i Comandanti che violano le prerogative dei sindacati o le disposizioni della legge 46/2022.