TUTELA DELLA LEGGE 104/1992 - INCARICHI ELETTIVI - E RICONGIUNZIONE FAMILIARE
Il rischio che venga violata la pari opportunità
Alla luce di quanto sta accadendo, è ormai chiaro che i sindacati siano l’unica opportunità che hanno i militari di ottenere l'ambita tutela e rappresentazione dei problemi reali.
Il Cocer da numerosi anni si sta dimostrando fallimentare e incapace di incidere concretamente nei problemi quotidiani del personale: tutela economica, trattamento pensionistico, casse previdenziali, e non ultime per importanza le tutele dei diritti fondamentali garantiti dalla legge e dalla Costituzione.
A tale ultimo riguardo, in virtù delle disposizioni vigenti in F.A., il militare dell'Aeronautica può presentare "domanda" di trasferimento solo nei casi tassativamente disciplinati nei paragrafi 4 (esigenze particolari di natura privata) e 7 (trasferimento per esigenza di tutela) della direttiva D.I.P.M.A. UD - 001.
Questa associazione, a tutela dei propri iscritti ed alla luce delle novità introdotte ritiene necessario portare all'attenzione dei suoi iscritti le novità introdotte dalla predetta Direttiva (ed. 2022) con particolare riferimento a quanto previsto dai seguenti paragrafi:
- 7/B: "Istanza di trasferimento ai sensi del Decreto Legislativo 167/2000" - Cariche per mandato elettorale"
- 7/C: "Istanza di trasferimento ai sensi dell'art. 17, Legge 266/99 SS.MM.II. e dell'art. 2, Legge 86/2001" - Ricongiungimento familiare;
- 7/D: "Istanza di trasferimento ai sensi della legge 104/92" - assistenza al portatore di handicap;
-7/G: "Assegnazione temporanea entro il terzo anno di vita del minore".
La nuova edizione della Direttiva DIPMA-UD-01 prevede la possibilità che le istanze di trasferimento vengano prese in considerazione per tutti gli enti ubicati nella Provincia (e non più nel solo comune e/o sul solo Ente limitrofo).
E’ previsto, inoltre, che tale principio sia applicato in automatico per tutte le istanza prodotte a decorrere dal 1 ottobre 2022 e riguardanti le casistiche relative al paragrafo 7/B, 7/C, 7/D.
In linea generale la nuova edizione ha introdotto pertanto la possibilità che l'interessato richieda l'assegnazione in un'ulteriore provincia, purché limitrofa a quella derivante dal diritto alla movimentazione.
Nello specifico, invece, per quanto concerne la casistica di cui al paragrafo 7/G (figli minori 3 anni, la movimentazione viene valutata nell'ambito delle sedi ubicate nella Provincia/Regione (o nella sola Provincia se entrambi i genitori lavorano nella stessa Regione ma in province diverse) dove l'altro genitore del minore di anni 3 esercita la propria attività lavorativa.
In merito ai nuovi meccanismi di segnalazione, la forza armata è recentemente intervenuta con dei chiarimenti (fg M_D.ARM004-13558 del 30 Marzo 2023) nel presumibile intento di armonizzare/chiarire la gestione delle istanze di trasferimento inoltrate ai sensi del paragrafo 7 (DIPMA-UD-001) prima e dopo l’edizione 2022. La menzionata lettera ha invero evidenziato la possibilità per colleghi in "lista d'attesa" nel singolo Comune/Ente (come previsto dalla ed. 2020 della DIPMA-UD-001) di revocare la precedente istanza ed inoltrare una nuova richiesta, al fine di poter concorrere al trasferimento nell'ambito di tutti gli Enti collocati nella provincia, provincia limitrofa e regione (come sopra dettagliato), precisando, tuttavia, che gli interessati dovranno presentare rinuncia alla posizione ed alla priorità precedentemente acquisita.
Ciò premesso questa organizzazione sindacale ha analizzato le disposizioni sopra citate alla luce del principio delle pari opportunità all’insegna delle sue prerogative di intervento a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei suoi iscritti e del personale dell’aeronautica militare, rilevando le osservazioni che sono di seguito riportate.
Con riserva di valutare un intervento diretto presso il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, U.S.A.MI. AERONAUTICA ritiene da subito necessario evidenziare i seguenti rilievi:
1. emerge la necessità che sia garantito a tutto il personale interessato una pari opportunità di accesso alle nuove graduatorie, tenendo conto che per la nota logica del “ … chi prima arriva …” vi saranno militari “fortunati” (quelli che ricevono per primi l’informazione) e quelli “sfortunati” (quelli che ricevono l’informazione successivamente o non la ricevono mai), in ciò determinandosi una violazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità;
2. sarebbe in ogni caso utile alimentare le nuove "liste di attesa" a partire dalle pratiche già acquisite e per le quali il personale è già inserito in liste su singoli Enti (es. ampliare per tutti la valutazione in ambito provinciale/regionale in base alla tipologia di istanza);
3. si evidenzia, altresì, la necessità che venga vagliata la legittimità della nuova edizione della direttiva in riferimento al concetto legislativo di “sede limitrofa” alla luce della pari opportunità che deve essere offerta anche ai militari coinvolti dalla vigenza delle due edizioni precitate;
4. da ultimo, nel rispetto del principi di pari opportunità, trasparenza, anche all’insegna degli oneri suggeriti dalla disciplina dell’anticorruzione, questa organizzazione sindacale ritiene necessario che venga istituito un sistema che renda note al personale le posizioni organiche disponibili, con indicazione dei relativi ruoli, in riferimento all’esercizio del diritto di assistenza dei portatori di handicap, ma anche alle restanti fattispecie di diritti sociali posti a tutela della famiglia.
Ciò premesso, nelle more di un intervento normativo correttivo, si rammenta che la nostra organizzazione sindacale offre in convenzione, ai propri iscritti, tutela legale gratuita e l’accesso a consulenze personalizzate per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi.
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