L’INPS EMANA UNA CIRCOLARE DI CHIARIMENTO 

Riportiamo una sintesi dell’ultima circolare INPS relativa ai requisiti di accesso alla pensione; ricordiamo a tutti gli iscritti che USAMI AERONAUTICA offre un servizio altamente professionale di consulenza e calcolo/proiezione pensionistica buonuscita e Cassa Sottufficiali, inclusa una consulenza personalizzata sulle specifiche condizioni personali.

Adeguamento per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

Quadro generale e incremento aggiuntivo

  • Il comma 180 legge l.d.b. 2026 prevede un incremento aggiuntivo dei requisiti (rispetto all’AGO) per Personale Militare, Forze di Polizia a Ordinamento Civile, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco: un mese per il 2028, un ulteriore mese per il 2029 e un ulteriore mese dal 2030 in poi.
  • Il comma 181 l.d.b. 2026 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, proposto da Ministri competenti, l’individuazione di professionalità per le quali l’incremento aggiuntivo può non applicarsi o applicarsi parzialmente, in considerazione della specificità del servizio e degli equilibri di finanza pubblica.

Pensione di vecchiaia per il personale

  • Dal 1° gennaio 2027 il requisito anagrafico per coloro che raggiungono il limite di età legato a qualifica o grado e che non hanno i requisiti per la pensione di anzianità è incrementato di un mese rispetto al biennio 2025-2026; per il 2028 l’incremento è di tre mesi.
  • Rimangono valide le regole di decorrenza (finestra mobile) previste dagli articoli dell’ordinamento vigente e le istruzioni già emanate.

Pensione di anzianità per il personale

  • Requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2027:

  1) anzianità contributiva di 41 anni e 1 mese indipendentemente dall’età;

  2) massima anzianità corrispondente all’aliquota dell’80% se raggiunta entro il 31/12/2011 con età minima 54 anni e 1 mese;

  3) anzianità contributiva di almeno 35 anni con età minima 58 anni e 1 mese.

  • Requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2028:

  1) anzianità contributiva di 41 anni e 3 mesi indipendentemente dall’età;

  2) massima anzianità per aliquota 80% (condizioni analoghe) con età minima 54 anni e 3 mesi;

  3) anzianità contributiva di almeno 35 anni con età minima 58 anni e 3 mesi.

  • Per l’accesso con il requisito di anzianità contributiva indipendente dall’età continua ad applicarsi un’ulteriore posticipazione di tre mesi rispetto alla finestra mobile ordinaria, secondo l’articolo 18, comma 22-ter del decreto-legge n.98/2011.

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