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Parere relativo allo schema di decreto legislativo legge 46

Scritto da USAMI Stampa il . Pubblicato in Notizie.
Parere relativo allo schema di decreto legislativo articolo 9 comma 15 legge 46

PREVISTO DALL’ ART. 9 COMMA 15 LEGGE 46/2022

Questa Associazione è stata invitata ad esprimere il suo parere in merito allo schema di decreto legislativo previsto dall’art. 9 comma 15 della legge n. 46/2022 recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori dal territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente.

La delega legislativa riportata nell’ art. 9 comma 15 legge 46/2022, stabilisce che Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari (art. 9 comma 15 legge 46/2022).

Come si evince dall’ultimo periodo dell’articolo 9 comma 15 della legge n. 46/2022 il principio e il criterio direttivo della delega consiste nel “… consentire l’esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari…”

Lo schema di Decreto Legislativo sul quale siamo chiamati ad esprimere un parere dovrebbe, quindi, costituire esercizio delle delega ora citata ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione.

USAMI AERONAUTICA ESPRIME

PARERE NEGATIVO

per le ragioni che seguono

1.      Quanto agli ambiti lavorativi sottoposti dall’esclusione delle prerogative sindacali.

Lo schema del decreto difetta in primo luogo sull’eccesso di genericità nella identificazione delle condizioni di impiego in relazione alle quali verrebbero applicate limitazioni alle attività sindacali, lasciando in tal modo libera l’Amministrazione Militare di determinare di volta in volta le attività a cui applicare le limitazioni disposte dal provvedimento.

Si afferma che le limitazioni siano applicabili alle attività connesse con la difesa dell’integrità del territorio di tutte le aree soggette alla sovranità nazionale e alla tutela degli interessi vitali nazionali e delle di comunicazione ovunque minacciati. La descrizione di tali attività è palesemente contraria ai principi della delega in quanto si può affermare che la quasi totalità delle attività militari quotidiane rientrano in tale definizione normativa, si pensi solo alle attività degli Stormi che quotidianamente svolgono attività di volo sostanzialmente riconducibile all’integrità del territorio di tutte le aree soggette alla sovranità nazionale (art. 1 lettera c 1 schema dlgs).

Ugualmente dicasi per i contributi a garanzia della Difesa collettiva dell’Alleanza Atlantica, alla NATO E OPERAZIONI UE ecc. Occorre evidenziare, a tal riguardo, che l’Aeronautica Militare ben può svolgere tali attività anche con supporto svolto ordinariamente nel territorio nazionale e nella prevalenza delle missioni svolte in teatri operativi esteri (art. 1 lettera c 2 schema dlgs).

Si svolgono le medesime eccezioni ora esposte anche in riferimento agli interventi nelle attività di supporto alla pace, assistenza umanitaria ecc. (art. 1 lettera c 1 schema dlgs).

Ebbene, che la quasi totalità dei reparti operativi della Forza Armata sarebbe sottoposta quotidianamente alle limitazioni previste da decreto cosicché, invece di “consentire l’esercizio e la tutela dei diritti sindacali”, il decreto le annullerebbe in modo generalizzato ovvero lascerebbe all’Amministrazione un potere indiscriminato di decidere a suo piacimento quali sono le attività militari alla quali applicare le limitazioni dei diritti sindacali.

Ancora più insidiosa è la previsione relativa alle “attività addestrative/esercitative” ovvero di tutte quelle attività svolte in Italia e all’estero, tese a raggiungere o mantenere la capacità per l’assolvimento delle missioni fondamentali ecc. (art. 1 lettera d schema dlgs). Anche in questo caso la quasi totalità dei reparti operativi svolgono ordinariamente attività addestrativa ed esercitativa tese a raggiungere o mantenere le capacità per l’assolvimento delle missioni fondamentali indicate nel provvedimento, ne consegue nuovamente che le limitazioni troverebbero applicazione in modo generale ed incondizionato.

Ancora più pericolosa per i diritti sindacali e contraria ai principi della delega si manifesta la previsione che si riferisce alle attività formative e a tutte le attività, comunque denominate, volte all’acquisizione, allo sviluppo e al mantenimento delle capacità e professionalità, ivi inclusi i corsi di specializzazione, abilitazione, qualificazione, di carattere informativo a qualunque titolo svolti (art. 1 lettera e).

Con tale ultima disposizione si è chiaramente voluto evidentemente “chiudere il cerchio” e incredibilmente includere pressoché la totalità delle ipotesi lavorative svolte nella forza armata.

Non vi è modo di comprendere, infine, le ragioni per cui si ai frequentatori di corsi base e specializzazione sia impedita la partecipazione alle assemblee, tenuto conto che già le norme relative ai corsi prevedono, in ogni caso, assenze per motivi personali definite, peraltro, in un limite massimo che viene rapportato alla durata totale del corso.

Non c’è dubbio, le norme riportate nello schema normativo sono palesemente finalizzate ad azzerare i diritti della legge 46 sui sindacati militari, oggi Codice dell’Ordinamento Militare, in totale violazione della delega legislativa.

 

2. Quanto alle limitazioni imposte ai dirigenti sindacali.

Il disegno normativo predisposto dal Governo, in relazione alle condizioni lavorative sopra esposte impedisce ai dirigenti sindacali di:

·         essere collocato in distacco;

·         fruire i permessi sindacali;

·         esercitare il diritto di assemblea.

I distacchi, i permessi e le assemblee sindacali sono guarentigie sindacali che garantiscono la sopravvivenza dei sindacati, assicurando, peraltro, la vita democratica delle associazioni in ossequio ai principi imposti dalla legge 46/2022.E’ chiaro che impedire ad un dirigente sindacale di esercitare il distacco, i permessi e di partecipare alle assemblee sindacali, equivale a mortificare totalmente lo spirito della legge 46.

Con disposizioni di tale natura il provvedimento in analisi non cerca certo di contemperare le esigenze sindacali con quelle dell’Amministrazione, ma risolve la questione semplicemente annullando le prime a favore delle seconde.

Non è questo lo spirito della delega e nemmeno si manifesta alcuna coerenza con il principio e criterio direttivo che impone di consentire l’esercizio e la tutela dei diritti sindacali.

Tali limitazioni escluderebbero in primis una considerevole parte del personale militare dall’esercizio dei diritti e dalla partecipazione concreta alle attività associative, inducendoli a desistere anche solo dal candidarsi a qualsivoglia incarico sindacale. Verrebbero cosi sottratte alle associazioni sindacali le opportunità di democratica scelta ed elettività degli incarichi dirigenziali, che sarebbero accessibili solamente ad una parte residuale del personale.

La sproporzione del provvedimento analizzato si manifesta in modo ancora più evidente se solo si pensa al limitatissimo numero dei distacchi complessivi che sarebbero concessi alle associazioni (peraltro già di per sé penalizzanti se solo si pensa alle riduzioni stipendiali e ai condizionamenti di carriera) in rapporto alle decine di migliaia di militari impegnati nelle attività teorizzate dal provvedimento, cosicché non vi è modo di vedere il nocumento che sarebbe recato all’amministrazione dalla fruizione dei diritti in argomento.

Per non tacere, da ultimo, sulla disparità di trattamento che avrebbe luogo rispetto alle associazioni che sarebbero favorite dall’avere dirigenti non impiegati nelle attività lavorative identificate dal provvedimento in parola.

 

3. La ratio normativa della delega e la relazione illustrativa

Alla luce delle osservazioni sopra esposte appare chiaro che il provvedimento sottoposto alla nostra attenzione si manifesta contrario ai principi e criteri direttivi della delega e perciò si dimostrerebbe contrario all’articolo 76 della Costituzione. Pare opportuno evidenziare che le eccezioni sollevate da USAMI AERONAUTICA trovano conferma anche nella relazione illustrativa  della legge n. 46/2022 ove, con riferimento all’articolo 9 della legge 46, si afferma che la delega attiene “…l’esercizio dei diritti sindacali da parte del personale militare impiegato in particolari teatri operativi... ” ciò a dimostrazione che la delega non può essere esercitata al fine di limitare in modo indiscriminato, generale e sproporzionato i diritti sindacali riconosciuti dalla legge.

 

4. Conclusioni

In conclusione la delega esercitata cosi come dal testo normativo predisposto dal governo si manifesta costituzionalmente illegittima per violazione dell’articolo 76 della Costituzione.

A tal riguardo, riteniamo opportuno allegare alcuni pronunciamenti della Corte Costituzionale utili a considerare le eccezioni sollevate da questa Organizzazione Sindacale:

“Anche nel silenzio della legge di delega, il legislatore delegato è comunque tenuto all’osservanza dei precetti costituzionali, indipendentemente da ogni richiamo che di essi faccia la norma delegante” (C.Cost. 401/2007).

“Il legislatore delegato possiede margini di discrezionalità nell’attuazione della delega, sempre che ne rispetti la ratio e si inserisca in modo coerente nel relativo quadro normativo: pertanto, rientra nei suoi poteri fare delle scelte fra i possibili modi di realizzare l’obiettivo indicato nella legge di delegazione, scelte di cui occorre comunque verificare la ragionevolezza” (C. Cost. 237/2013).

“Quanto più i principi e i criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante sono analitici e dettagliati tanto più ridotti risultano i margini di discrezionalità lasciati al legislatore delegato; di conseguenza ancor più rigorosamente deve valutarsi la legittimità della norma delegata, nel senso della sua aderenza ai criteri direttivi (C. Cost. 259/1991).

 

“I principi e criteri direttivi enunciati dalla legge di delegazione vanno ricostruiti tenendo conto del complessivo contesto normativo e delle finalità che hanno ispirato il provvedimento. Peraltro, l’art. 76 Cost. non impedisce l’emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante” (C. Cost. 426/2006).

 

“Nel valutare se il Governo abbia ecceduto tali (più o meno ampi) margini di discrezionalità, occorre considerare la ratio della delega per verificare se la norma delegata sia con questa coerente “ (C. Cost. 119/2013).

“La valutazione dell’eccesso, o del difetto, nell’esercizio della delega va compiuta in rapporto alla ratio della delega medesima, onde stabilire se la norma delegata sia coerente o compatibile con quella delegante” (C. Cost. 98/2015)

“Quando vi è la possibilità di scegliere fra più mezzi per realizzare l’obiettivo indicato nella legge di delegazione, la soluzione adottata deve rispettare il canone della ragionevolezza “(C. Cost. 59/2016). 

“Al legislatore delegato va riconosciuta una fisiologica attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante che deve, però, svolgersi nell’alveo delle scelte di fondo operate dal legislatore della delega, nel pieno rispetto della ratio di quest’ultima “(C. Cost. 278/2016).

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