Cessione del Quinti
IN SINTESI

La cessione del quinto non risulta definitivamente “sbloccata” per tutto il personale militare. Il quadro cambia in base alla categoria e al rapporto tra articolo 23 e articolo 43 del DPR 180/1950, ausiliaria e prosecuzione della cessione sulla pensione.

Ufficiali Esiste una disciplina speciale: la legge n. 252/1963 prevede che, nei casi interessati, il periodo dei dieci anni dell'articolo 23 sia riferito alla scadenza del periodo massimo di ausiliaria.
Marescialli e sottufficiali L'ausiliaria è prevista anche per queste categorie, ma nell'articolo viene evidenziata l'assenza di una disposizione equivalente a quella prevista espressamente per gli ufficiali.
Graduati Occorre maggiore prudenza e va chiarito definitivamente il coordinamento tra il limite dell'articolo 23, l'articolo 43 e le attuali procedure pensionistiche.
Cessione e pensione L'articolo 43 consente, entro i limiti di legge, la prosecuzione della cessione sulla pensione, ma non determina automaticamente il venir meno dei limiti previsti dall'articolo 23 nella fase di concessione.
Intervento del CUSI USAMi Aeronautica valuta positivamente l'orientamento favorevole del CUSI, ma ritiene che non possa ancora essere considerato una soluzione definitiva finché permangono applicazioni differenti tra gli Enti.
La richiesta di USAMi Servono disposizioni centrali, chiare e uniformi del Ministero della Difesa e, se l'attuale quadro normativo non fosse sufficiente, una modifica della legge per eliminare definitivamente le disparità.
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Nessuno ha “sbloccato” definitivamente la cessione del quinto. La questione è più complessa e, soprattutto, non è identica per tutte le categorie di personale militare. Esistono norme che consentono una lettura favorevole, particolarmente significativa per gli ufficiali, ma restano criticità interpretative per le altre categorie. USAMi Aeronautica indica la strada: applicare correttamente le norme già esistenti, uniformare le procedure e, dove necessario, intervenire legislativamente per eliminare ogni disparità. Attraverso comunicati diffusi sui social e sui principali canali di comunicazione, alcune sigle sindacali hanno recentemente annunciato risultati definitivi, sostenendo che la problematica della cessione del quinto sarebbe stata finalmente “sbloccata” anche per il personale prossimo al raggiungimento dei limiti di età.

Ma le cose stanno davvero così? Non esattamente. Nessun sindacato ha modificato la legge e, soprattutto, il quadro normativo vigente è molto più articolato di quanto alcuni annunci lascino intendere. La questione non riguarda genericamente chi abbia “superato i 50 anni”, ma il rapporto tra la durata del finanziamento, il momento del collocamento a riposo, l'eventuale posizione di ausiliaria e la possibilità di trasferire sulla pensione il debito residuo della cessione. Ed è proprio su questi aspetti che occorre fare chiarezza.

Da dove nasce il problema: l'articolo 23 del DPR 180/1950

Il punto di partenza è l'articolo 23 del DPR 5 gennaio 1950, n. 180. La norma stabilisce che il dipendente al quale manchino meno di dieci anni per conseguire il diritto al collocamento a riposo non possa contrarre un prestito con un numero di quote mensili superiore ai mesi necessari per raggiungere tale momento. Una disposizione risalente a oltre settant'anni fa, concepita in un sistema professionale, previdenziale e ordinamentale profondamente diverso da quello attuale. La norma, tuttavia, è ancora vigente e non può semplicemente essere ignorata.

Ed è proprio qui che nasce il primo errore di chi sostiene che la questione sarebbe stata definitivamente risolta: la disciplina dell'articolo 23 continua a esistere e lo stesso INPS ne richiama espressamente l'applicazione nella fase di concessione del finanziamento. Ma per il personale militare il quadro non finisce qui.

Ufficiali: esiste una specifica norma di legge

Per gli ufficiali esiste infatti una disciplina speciale che assume particolare rilevanza. La legge 21 febbraio 1963, n. 252, dedicata alla possibilità per gli ufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti mediante cessione del quinto, contiene una disposizione fondamentale. L'articolo 3 stabilisce, per gli ufficiali in servizio permanente, che il periodo di dieci anni previsto dall'articolo 23 del DPR 180/1950 deve essere riferito alla scadenza del periodo massimo di ausiliaria. La differenza è sostanziale.

Per gli ufficiali interessati da questa disciplina non appare quindi corretto far coincidere automaticamente il termine previsto dall'articolo 23 con il semplice raggiungimento del limite di età per la cessazione dal servizio permanente. Esiste una norma speciale che impone di considerare anche l'ausiliaria. Pertanto, almeno per questa categoria, non siamo di fronte soltanto a un'interpretazione amministrativa favorevole: esiste un preciso riferimento legislativo che deve essere correttamente applicato.

Marescialli e sottufficiali: il quadro è diverso

La questione diventa più complessa per marescialli e sottufficiali. L'ausiliaria è stata successivamente prevista anche per queste categorie. La legge 10 maggio 1983, n. 212 disciplinava infatti espressamente la categoria dell'ausiliaria per il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti. Tuttavia, non risulta una disposizione equivalente all'articolo 3 della legge n. 252/1963 che estenda espressamente e in termini generali ai sottufficiali la particolare modalità di calcolo dei dieci anni prevista per gli ufficiali.

Che il problema sia reale è dimostrato anche dalla storia parlamentare. Nel 1987 fu presentato dal Governo un apposito disegno di legge intitolato “Facoltà dei sottufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti”, proprio con l'obiettivo di riconoscere ai sottufficiali condizioni analoghe a quelle previste per gli ufficiali. Nella relazione di accompagnamento si parlava espressamente di una “obiettiva disparità di trattamento”. Quel disegno di legge costituisce un elemento storico significativo, ma non può essere confuso con una norma vigente. Per marescialli e sottufficiali, pertanto, esistono argomenti importanti per sostenere una lettura evolutiva e sistematica della disciplina, ma la situazione normativa non presenta la stessa chiarezza riscontrabile per gli ufficiali.

Graduati: occorre ancora maggiore prudenza

Ancora diversa è la situazione dei graduati. La legge n. 252/1963 fa espressamente riferimento agli ufficiali e non può essere automaticamente trasformata, per via interpretativa, in una disposizione applicabile indistintamente a tutte le categorie militari. Per i graduati assume quindi particolare importanza il coordinamento complessivo tra l'articolo 23 e l'articolo 43 del DPR 180/1950, insieme all'attuale disciplina pensionistica e alle procedure INPS sulla traslazione della cessione stipendiale sulla pensione. Ed è proprio l'articolo 43 a rappresentare un altro elemento fondamentale della questione.

Cosa succede al prestito quando il militare va in pensione?

L'articolo 43 del DPR 180/1950 stabilisce un principio molto importante. Quando il dipendente cessa dal servizio prima dell'estinzione della cessione, l'efficacia della stessa si estende di diritto sulla pensione o sull'assegno continuativo equivalente, entro i limiti previsti dalla legge. In altri termini, il pensionamento non determina necessariamente la cessazione del finanziamento. Il debito residuo può proseguire sulla pensione. L'INPS ha sviluppato proprio su questa disposizione la propria procedura di traslazione delle cessioni da stipendio sulla pensione, arrivando a parlare di un vero e proprio automatismo che opera per legge. Si tratta di un elemento molto importante perché dimostra come il sistema attuale sia perfettamente in grado di gestire la prosecuzione sulla pensione di una cessione nata durante il servizio.

Ma attenzione: l'articolo 43 non cancella l'articolo 23. È necessario essere altrettanto chiari su questo punto. L'esistenza della traslazione sulla pensione non significa automaticamente che il limite previsto dall'articolo 23 sia venuto meno. Lo stesso INPS, nel messaggio n. 244 del 13 gennaio 2023, dopo avere affrontato proprio la traslazione delle cessioni stipendiali sulla pensione, precisa che per la fase di erogazione del finanziamento continuano a dover essere rispettati i limiti temporali dell'articolo 23. Quindi le due disposizioni disciplinano momenti differenti.

L'articolo 23 interviene sulla durata del finanziamento al momento della sua concessione. L'articolo 43 disciplina invece ciò che accade quando una cessione già esistente non è ancora estinta al momento della cessazione dal servizio. Non sarebbe pertanto corretto sostenere che l'articolo 43 abbia implicitamente cancellato l'articolo 23. Ma è altrettanto riduttivo leggere l'articolo 23 come se l'articolo 43, la normativa speciale militare, l'ausiliaria e l'evoluzione del sistema pensionistico non esistessero. Le norme devono essere interpretate e applicate in maniera sistematica.

L'intervento del CUSI: importante, ma non basta gridare allo “sblocco”

In questo quadro si inserisce il recente orientamento del CUSI – Centro Unico Stipendiale della Difesa, che ha fornito indicazioni favorevoli alla possibilità di rilascio del benestare richiamando anche la disciplina INPS relativa alla traslazione sulla pensione. USAMI Aeronautica considera positivamente questo intervento. Si tratta di un passo importante verso la soluzione del problema. Ma un orientamento amministrativo non può essere trasformato mediaticamente in qualcosa che non è. Se ancora oggi esistono Enti nei quali il benestare viene rilasciato ed altri nei quali viene negato, significa semplicemente che il problema non può dirsi definitivamente risolto. E soprattutto occorre distinguere le diverse posizioni giuridiche del personale.

Non lasciamo il problema ai singoli Servizi amministrativi

Questo è il vero nodo sul quale USAMI Aeronautica intende intervenire. Non è ragionevole che una questione di tale rilevanza venga lasciata alla valutazione dei singoli Servizi amministrativi periferici. Il responsabile amministrativo deve poter operare sulla base di disposizioni chiare e uniformi, senza essere costretto a scegliere autonomamente tra interpretazioni differenti di una normativa complessa e stratificata. Il risultato, altrimenti, è inevitabile: militari nella stessa situazione possono ricevere risposte differenti semplicemente perché prestano servizio presso Enti diversi. Questo non è accettabile.

USAMi Aeronautica: prima applichiamo correttamente le norme esistenti, poi, se necessario, cambiamo la legge

Per USAMI Aeronautica occorre intervenire su più livelli. Per gli ufficiali, deve essere garantita la corretta applicazione della disciplina speciale prevista dalla legge n. 252/1963, verificando il termine dell'articolo 23 alla luce della scadenza del periodo massimo di ausiliaria nei casi in cui tale disciplina trovi applicazione. Per marescialli e sottufficiali, deve essere affrontato il problema della mancata piena equiparazione normativa, valutando una lettura sistematica dell'articolo 23 alla luce dell'ausiliaria, dell'articolo 43 e dell'attuale sistema pensionistico.

Per i graduati e per le altre categorie interessate, occorre individuare definitivamente il rapporto tra il limite temporale dell'articolo 23 e la possibilità di prosecuzione della cessione sulla pensione prevista dall'articolo 43. Ma soprattutto occorre un indirizzo centrale, chiaro e uniforme del Ministero della Difesa, affinché la stessa situazione venga trattata allo stesso modo in tutti gli Enti delle Forze Armate.

Se la normativa non basta, allora va cambiata

USAMI Aeronautica ritiene però necessario andare oltre. Se l'Amministrazione dovesse ritenere che l'attuale formulazione dell'articolo 23 non consenta di estendere alle altre categorie militari la soluzione già prevista dal legislatore per gli ufficiali, allora occorrerà intervenire direttamente sulla legge. Una norma nata nel 1950 deve essere adeguata alla realtà previdenziale e professionale di oggi. Non sarebbe comprensibile mantenere differenze di trattamento prive di una giustificazione attuale tra personale appartenente alle medesime Forze Armate, soprattutto quando il sistema previdenziale consente ormai la prosecuzione della cessione direttamente sul trattamento pensionistico. USAMI Aeronautica si farà quindi promotrice, ove necessario, di una proposta di modifica normativa finalizzata a eliminare definitivamente le zone d'ombra e a garantire una disciplina chiara per tutto il personale.

La soluzione vera non è un titolo sui social

USAMI Aeronautica non ha interesse a rivendicare meriti che non esistono né a trasformare un orientamento amministrativo in una vittoria definitiva. La questione della cessione del quinto richiede qualcosa di molto più serio. Occorrono certezza del diritto, uniformità di trattamento, tutela del personale e procedure chiare per chi è chiamato ad applicarle. Per questo apprezziamo l'iniziativa del CUSI, che rappresenta un importante passo in avanti. Ma non confondiamo un passo in avanti con il traguardo. Per gli ufficiali esiste già una specifica disciplina legislativa che deve essere correttamente applicata.

Per le altre categorie occorre eliminare le residue incertezze interpretative e, qualora la normativa vigente non sia sufficiente, intervenire per modificarla. Solo quando un militare che si trova nella stessa situazione riceverà la stessa risposta a prescindere dal Reparto nel quale presta servizio, potremo parlare realmente di problema risolto. Fino ad allora, meno annunci trionfalistici e più lavoro sulle norme. USAMI Aeronautica continuerà a lavorare proprio su questo: trasformare gli orientamenti favorevoli in diritti concretamente e uniformemente esercitabili dal personale.

Nessuno ha “sbloccato” definitivamente la cessione del quinto. La questione è più complessa e, soprattutto, non è identica per tutte le categorie di personale militare. Esistono norme che consentono una lettura favorevole, particolarmente significativa per gli ufficiali, ma restano criticità interpretative per le altre categorie. USAMi Aeronautica indica la strada: applicare correttamente le norme già esistenti, uniformare le procedure e, dove necessario, intervenire legislativamente per eliminare ogni disparità. Attraverso comunicati diffusi sui social e sui principali canali di comunicazione, alcune sigle sindacali hanno recentemente annunciato risultati definitivi, sostenendo che la problematica della cessione del quinto sarebbe stata finalmente “sbloccata” anche per il personale prossimo al raggiungimento dei limiti di età.

Ma le cose stanno davvero così? Non esattamente. Nessun sindacato ha modificato la legge e, soprattutto, il quadro normativo vigente è molto più articolato di quanto alcuni annunci lascino intendere. La questione non riguarda genericamente chi abbia “superato i 50 anni”, ma il rapporto tra la durata del finanziamento, il momento del collocamento a riposo, l'eventuale posizione di ausiliaria e la possibilità di trasferire sulla pensione il debito residuo della cessione. Ed è proprio su questi aspetti che occorre fare chiarezza.

Da dove nasce il problema: l'articolo 23 del DPR 180/1950

Il punto di partenza è l'articolo 23 del DPR 5 gennaio 1950, n. 180. La norma stabilisce che il dipendente al quale manchino meno di dieci anni per conseguire il diritto al collocamento a riposo non possa contrarre un prestito con un numero di quote mensili superiore ai mesi necessari per raggiungere tale momento. Una disposizione risalente a oltre settant'anni fa, concepita in un sistema professionale, previdenziale e ordinamentale profondamente diverso da quello attuale. La norma, tuttavia, è ancora vigente e non può semplicemente essere ignorata.

Ed è proprio qui che nasce il primo errore di chi sostiene che la questione sarebbe stata definitivamente risolta: la disciplina dell'articolo 23 continua a esistere e lo stesso INPS ne richiama espressamente l'applicazione nella fase di concessione del finanziamento. Ma per il personale militare il quadro non finisce qui.

Ufficiali: esiste una specifica norma di legge

Per gli ufficiali esiste infatti una disciplina speciale che assume particolare rilevanza. La legge 21 febbraio 1963, n. 252, dedicata alla possibilità per gli ufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti mediante cessione del quinto, contiene una disposizione fondamentale. L'articolo 3 stabilisce, per gli ufficiali in servizio permanente, che il periodo di dieci anni previsto dall'articolo 23 del DPR 180/1950 deve essere riferito alla scadenza del periodo massimo di ausiliaria. La differenza è sostanziale.

Per gli ufficiali interessati da questa disciplina non appare quindi corretto far coincidere automaticamente il termine previsto dall'articolo 23 con il semplice raggiungimento del limite di età per la cessazione dal servizio permanente. Esiste una norma speciale che impone di considerare anche l'ausiliaria. Pertanto, almeno per questa categoria, non siamo di fronte soltanto a un'interpretazione amministrativa favorevole: esiste un preciso riferimento legislativo che deve essere correttamente applicato.

Marescialli e sottufficiali: il quadro è diverso

La questione diventa più complessa per marescialli e sottufficiali. L'ausiliaria è stata successivamente prevista anche per queste categorie. La legge 10 maggio 1983, n. 212 disciplinava infatti espressamente la categoria dell'ausiliaria per il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti. Tuttavia, non risulta una disposizione equivalente all'articolo 3 della legge n. 252/1963 che estenda espressamente e in termini generali ai sottufficiali la particolare modalità di calcolo dei dieci anni prevista per gli ufficiali.

Che il problema sia reale è dimostrato anche dalla storia parlamentare. Nel 1987 fu presentato dal Governo un apposito disegno di legge intitolato “Facoltà dei sottufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti”, proprio con l'obiettivo di riconoscere ai sottufficiali condizioni analoghe a quelle previste per gli ufficiali. Nella relazione di accompagnamento si parlava espressamente di una “obiettiva disparità di trattamento”. Quel disegno di legge costituisce un elemento storico significativo, ma non può essere confuso con una norma vigente. Per marescialli e sottufficiali, pertanto, esistono argomenti importanti per sostenere una lettura evolutiva e sistematica della disciplina, ma la situazione normativa non presenta la stessa chiarezza riscontrabile per gli ufficiali.

Graduati: occorre ancora maggiore prudenza

Ancora diversa è la situazione dei graduati. La legge n. 252/1963 fa espressamente riferimento agli ufficiali e non può essere automaticamente trasformata, per via interpretativa, in una disposizione applicabile indistintamente a tutte le categorie militari. Per i graduati assume quindi particolare importanza il coordinamento complessivo tra l'articolo 23 e l'articolo 43 del DPR 180/1950, insieme all'attuale disciplina pensionistica e alle procedure INPS sulla traslazione della cessione stipendiale sulla pensione. Ed è proprio l'articolo 43 a rappresentare un altro elemento fondamentale della questione.

Cosa succede al prestito quando il militare va in pensione?

L'articolo 43 del DPR 180/1950 stabilisce un principio molto importante. Quando il dipendente cessa dal servizio prima dell'estinzione della cessione, l'efficacia della stessa si estende di diritto sulla pensione o sull'assegno continuativo equivalente, entro i limiti previsti dalla legge. In altri termini, il pensionamento non determina necessariamente la cessazione del finanziamento. Il debito residuo può proseguire sulla pensione. L'INPS ha sviluppato proprio su questa disposizione la propria procedura di traslazione delle cessioni da stipendio sulla pensione, arrivando a parlare di un vero e proprio automatismo che opera per legge. Si tratta di un elemento molto importante perché dimostra come il sistema attuale sia perfettamente in grado di gestire la prosecuzione sulla pensione di una cessione nata durante il servizio.

Ma attenzione: l'articolo 43 non cancella l'articolo 23. È necessario essere altrettanto chiari su questo punto. L'esistenza della traslazione sulla pensione non significa automaticamente che il limite previsto dall'articolo 23 sia venuto meno. Lo stesso INPS, nel messaggio n. 244 del 13 gennaio 2023, dopo avere affrontato proprio la traslazione delle cessioni stipendiali sulla pensione, precisa che per la fase di erogazione del finanziamento continuano a dover essere rispettati i limiti temporali dell'articolo 23. Quindi le due disposizioni disciplinano momenti differenti.

L'articolo 23 interviene sulla durata del finanziamento al momento della sua concessione. L'articolo 43 disciplina invece ciò che accade quando una cessione già esistente non è ancora estinta al momento della cessazione dal servizio. Non sarebbe pertanto corretto sostenere che l'articolo 43 abbia implicitamente cancellato l'articolo 23. Ma è altrettanto riduttivo leggere l'articolo 23 come se l'articolo 43, la normativa speciale militare, l'ausiliaria e l'evoluzione del sistema pensionistico non esistessero. Le norme devono essere interpretate e applicate in maniera sistematica.

L'intervento del CUSI: importante, ma non basta gridare allo “sblocco”

In questo quadro si inserisce il recente orientamento del CUSI – Centro Unico Stipendiale della Difesa, che ha fornito indicazioni favorevoli alla possibilità di rilascio del benestare richiamando anche la disciplina INPS relativa alla traslazione sulla pensione. USAMI Aeronautica considera positivamente questo intervento. Si tratta di un passo importante verso la soluzione del problema. Ma un orientamento amministrativo non può essere trasformato mediaticamente in qualcosa che non è. Se ancora oggi esistono Enti nei quali il benestare viene rilasciato ed altri nei quali viene negato, significa semplicemente che il problema non può dirsi definitivamente risolto. E soprattutto occorre distinguere le diverse posizioni giuridiche del personale.

Non lasciamo il problema ai singoli Servizi amministrativi

Questo è il vero nodo sul quale USAMI Aeronautica intende intervenire. Non è ragionevole che una questione di tale rilevanza venga lasciata alla valutazione dei singoli Servizi amministrativi periferici. Il responsabile amministrativo deve poter operare sulla base di disposizioni chiare e uniformi, senza essere costretto a scegliere autonomamente tra interpretazioni differenti di una normativa complessa e stratificata. Il risultato, altrimenti, è inevitabile: militari nella stessa situazione possono ricevere risposte differenti semplicemente perché prestano servizio presso Enti diversi. Questo non è accettabile.

USAMi Aeronautica: prima applichiamo correttamente le norme esistenti, poi, se necessario, cambiamo la legge

Per USAMI Aeronautica occorre intervenire su più livelli. Per gli ufficiali, deve essere garantita la corretta applicazione della disciplina speciale prevista dalla legge n. 252/1963, verificando il termine dell'articolo 23 alla luce della scadenza del periodo massimo di ausiliaria nei casi in cui tale disciplina trovi applicazione. Per marescialli e sottufficiali, deve essere affrontato il problema della mancata piena equiparazione normativa, valutando una lettura sistematica dell'articolo 23 alla luce dell'ausiliaria, dell'articolo 43 e dell'attuale sistema pensionistico.

Per i graduati e per le altre categorie interessate, occorre individuare definitivamente il rapporto tra il limite temporale dell'articolo 23 e la possibilità di prosecuzione della cessione sulla pensione prevista dall'articolo 43. Ma soprattutto occorre un indirizzo centrale, chiaro e uniforme del Ministero della Difesa, affinché la stessa situazione venga trattata allo stesso modo in tutti gli Enti delle Forze Armate.

Se la normativa non basta, allora va cambiata

USAMI Aeronautica ritiene però necessario andare oltre. Se l'Amministrazione dovesse ritenere che l'attuale formulazione dell'articolo 23 non consenta di estendere alle altre categorie militari la soluzione già prevista dal legislatore per gli ufficiali, allora occorrerà intervenire direttamente sulla legge. Una norma nata nel 1950 deve essere adeguata alla realtà previdenziale e professionale di oggi. Non sarebbe comprensibile mantenere differenze di trattamento prive di una giustificazione attuale tra personale appartenente alle medesime Forze Armate, soprattutto quando il sistema previdenziale consente ormai la prosecuzione della cessione direttamente sul trattamento pensionistico. USAMI Aeronautica si farà quindi promotrice, ove necessario, di una proposta di modifica normativa finalizzata a eliminare definitivamente le zone d'ombra e a garantire una disciplina chiara per tutto il personale.

La soluzione vera non è un titolo sui social

USAMI Aeronautica non ha interesse a rivendicare meriti che non esistono né a trasformare un orientamento amministrativo in una vittoria definitiva. La questione della cessione del quinto richiede qualcosa di molto più serio. Occorrono certezza del diritto, uniformità di trattamento, tutela del personale e procedure chiare per chi è chiamato ad applicarle. Per questo apprezziamo l'iniziativa del CUSI, che rappresenta un importante passo in avanti. Ma non confondiamo un passo in avanti con il traguardo. Per gli ufficiali esiste già una specifica disciplina legislativa che deve essere correttamente applicata.

Per le altre categorie occorre eliminare le residue incertezze interpretative e, qualora la normativa vigente non sia sufficiente, intervenire per modificarla. Solo quando un militare che si trova nella stessa situazione riceverà la stessa risposta a prescindere dal Reparto nel quale presta servizio, potremo parlare realmente di problema risolto. Fino ad allora, meno annunci trionfalistici e più lavoro sulle norme. USAMI Aeronautica continuerà a lavorare proprio su questo: trasformare gli orientamenti favorevoli in diritti concretamente e uniformemente esercitabili dal personale.

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