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I decreti di modifica integrazione e di attuazione della legge 46/2022

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Spiegazione della legge 46/2022

A completamento di questo manuale per i dirigenti U.S.A.MI. Aeronautica, si rende necessario evidenziare che la legge 46/2022 prevede l’emanazione di decreti legislativi di modifica e integrazione della medesima legge e di raccordo che le ulteriori leggi, in particolare il d.gs. 195/1995 che disciplina le procedure contrattuali delle FF.AA. e FF.PP., oltre a decreti ministeriali di attuazione.

Estratto dal MANUALE DEL DIRIGENTE SINDACALE USAMI

Il procedimento di formazione di tali provvedimenti normativi prevede in alcuni casi la partecipazione in via consultiva dei sindacati militari in un caso, stando al dato testuale della norma, anche quelli privi del requisito della rappresentatività minima richiesta dalla legge.

- Decreto Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della legge 46/2022;

- Decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la definizione delle procedure di conciliazione stragiudiziale (art. 18);

- Decreto Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento sulla disponibilità e modalità dell'uso di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni sindacali (art. 9 comma 2);

- Decreto Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento relativo alla comunicazione ai sindacati del contenuto delle circolari e delle direttive (art. 12);

- Decreto legislativo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, o per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: “consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari” (art. 9 comma 15);

- Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è determinato, nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività determinata dal raggiungimento del quorum di deleghe previsto dall’articolo 13 (art. 16 comma 4);

- Uno o più decreti legislativi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della presente legge, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi (art. 16 comma 1):

a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;

b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;

c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della legge 46/2022;

d) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività;

e) istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L'istituzione dell'area negoziale di cui al precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione.

- Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive (art. 16 comma 5);

- Dall'attuazione delle deleghe di cui all’articolo 16 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 16 comma 6).

Per la versione integrale accedi al manuale del delegato sindacale militare di U.S.A.MI. Aeronautica - commento giuridico alla legge 46/2022 e leggi collegate

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