Basta delibere cobar/coir/cocer: si va in tribunale
Uno degli aspetti più innovativi è certamente il potere del sindacato militare di agire in giudizio per la tutela delle sue prerogative ma anche degli interessi collettivi del personale (v. par. 15).
Estratto dal MANUALE DEL DIRIGENTE SINDACALE USAMI
Basti pensare che negli ultimi anni vi erano comandanti che rispondevano alle delibere degli organi di rappresentanza affermando che il trattamento di missione o la “S.M.A. Ord. 34” non rientravano nelle loro materie di competenza, oppure che rigettavano delibere su questioni attinenti alle licenze straordinarie affermando che esse non avevano natura collettiva ma individuale. In tali casi agli organi di rappresentanza non restava che riunirsi nuovamente e chiedere un intervento del consiglio superiore e così via fino ad arrivare al COCER. La conclusione di questo processo rappresentativo, che poteva durare anche un anno e oltre, poteva essere tranquillamente una asettica risposta del vertice militare che si limitava, ad esempio, a condividere la posizione assunta dal comandante del reparto da cui era scaturita tutta l’onerosa e spossante attività rappresentativa.
L’articolo 17 della legge attribuisce ai sindacati il diritto di rivolgersi al giudice per “le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla legge”. Per intenderci, se il caso sopra descritto si fosse verificato nella vigenza della nuova legge, il sindacato interessato avrebbe potuto chiamare in giudizio il Ministro della Difesa affinché rispondesse del comportamento di quel Comandante di Corpo, la decisione poi sarebbe stata rimessa al giudice di primo grado e, eventualmente, a quello di appello.
Il Comandante che, ad esempio, contesterà le competenze del sindacato non potrà più “difendersi” con lo scudo delle tortuose ed interminabili procedure consiliari che dovevano coinvolgere il COBAR, il COIR e il COCER, procedure che soventemente si concludevano dopo mesi di “sofferenza rappresentativa” con un nulla di fatto.
La legge oggi permette di chiamare in causa direttamente il Ministro della Difesa che dovrà rispondere per i Comandanti che violano le prerogative dei sindacati o le disposizioni della legge 46/2022.
Sommario
- Innovazioni e criticità della legge 46/2022
- Questioni individuali e attinenti al servizio l’impiego e alla disciplina
- L’ambiguità della norma sull’attività sindacale a livello di reparto e l’assenza della negoziazione decentrata
- Basta delibere cobar/coir/cocer: si va in tribunale
- La Rappresentanza militare come un “criceto che corre nel suo rullo”
- Il diritto di pubblica manifestazione dei militari
- L’obbligo statutario di avere dirigenti sindacali responsabili e competenti
- La responsabilità del dirigente e la personalità giuridica del sindacato
- Il diritto di pubblica manifestazione
- Il ruolo politico dei sindacati
- Nel sindacato non esistono i gradi militari ma solo le capacità personali
- Rapporti dei Sndacati Militri con la stampa
- La musica è cambiata i Comandanti dovranno ora fare attenzione
- I decreti di modifica integrazione e di attuazione
Tuteliamo i tuoi Diritti, Difendiamo chi difende la Patria.
USAMI Aeronautica – Il tuo Sindacato Militare
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