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Il diritto di pubblica manifestazione dei militari

Scritto da USAMI Stampa il . Pubblicato in Notizie.
Spiegazione della legge 46/2022

Si osservi, ancora, che la legge ha ufficializzato ciò che era già stato statuito negli anni ottanta dalla Corte Costituzionale, quando, pronunciandosi sulla legittimità del codice penale militare di pace, riconosceva ai militari il diritto di reclamo collettivo (al tempo si trattava delle astensioni dalla mensa).

Estratto dal MANUALE DEL DIRIGENTE SINDACALE USAMI

I militari sono “scesi in piazza” diverse volte: dapprima in divisa esponendosi alle note conseguenze disciplinari e penali, per il riconoscimento della dignità professionale, economica e dei diritti costituzionali (v. par. 1 – manifestazioni degli anni ’70 a Treviso, Mestre e Milano, v. par. 1); poi in abiti civili per il riconoscimento dei diritti sindacali e contro le aberrazioni del riordino delle carriere dei sottufficiali (Roma 24 febbraio 2001 per i diritti sindacali e marzo 2004 contro il riordino delle Carriere). 

La legge 46 ribadisce il diritto alla pubblica manifestazione (par. 7.1), istituzionalizzandolo e definendolo implicitamente quale ulteriore strumento di azione sindacale, da usare con sapienza, aggiungo, unitamente al potere negoziale e da quello dell’azione giudiziaria.

Per la versione integrale accedi al manuale del delegato sindacale militare di U.S.A.MI. Aeronautica - commento giuridico alla legge 46/2022 e leggi collegate

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