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L’ambiguità della norma sull’attività sindacale a livello di reparto e l’assenza della negoziazione decentrata

Scritto da USAMI Stampa il . Pubblicato in Notizie.
Spiegazione della legge 46/2022

La legge prevede che le articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.

Estratto dal MANUALE DEL DIRIGENTE SINDACALE USAMI

Si nota da subito la privazione di qualsiasi ruolo negoziale alle articolazioni sindacali periferiche ma, soprattutto, un’ambiguità della norma con riguardo al soggetto Amministrativo che dovrebbe rappresentare l’interlocutore al livello territoriale. Dalla formulazione testuale sembra, ad esempio, che un problema relativo ad ente militare non possa essere trattato a tale livello dai dirigenti sindacali, ma debba invece essere trattato ad un livello non inferiore a quello regionale.

Inoltre la norma non chiarisce quale sia il ruolo del dirigente o delle strutture sindacali territoriali, affermando genericamente che essi “si relazionano” con le articolazioni amministrative. È prevedibile, ma anche auspicabile, che questi dubbi unitamente ad agli altri che stiamo analizzando, vengano dissolti dal regolamento ministeriale previsto dall’articolo 16 comma 3 della legge n. 46/2022.

Anche la negoziazione decentrata era prevista da talune versioni adottate nel corso dell’iter di approvazione della legge, ma è stata infine espunta dal provvedimento normativo finale (v. par. 8), che prevede per le articolazioni sindacali a livello territoriale una elencazione delle materie e le cui modalità di trattazione non negoziale.

Giova ribadire, come si dirà in seguito, che tale limitazione, ad avviso di chi scrive, mortifica lo spirito della riforma sindacale, giacché è proprio a livello territoriale che si gioca il ruolo più importante della funzione sindacale, e dove si sente di più la necessità di un cambio di rotta nella tutela del personale.

È peraltro immaginabile che tale limitazione darà luogo a non poche difficoltà da parte dei comandanti di reparto, i quali dovranno avviare consultazioni informali con i sindacati, i cui contenuti rimarranno nella migliore delle ipotesi “riservati”, quando non diffusi artatamente in modo strumentale, se non distorto, dalle stesse organizzazioni sindacali. Con la conseguenza che verrà meno quella trasparenza e correttezza di relazioni sindacali che sarebbero invece imposte da una negoziazione decentrata dove le parti si assumono chiaramente e pubblicamente la responsabilità delle proprie decisioni.

Per fare un esempio, in tema di gestione delle mense, dei circoli, degli alloggi, del pagamento dello straordinario e dei compensi forfettari di impiego e di guardia, tutte materie di contrattazione, sarebbe stato opportuno che ai dirigenti sindacali di reparto venisse assegnato un ruolo negoziale, con la conseguente definizione di tali ambiti con un accordo sottoscritto da loro e dal Comandante dell’Ente di riferimento. Inutile ribadire che un tale sistema sarebbe di beneficio non solo ai sindacati e alla loro trasparenza e correttezza verso gli iscritti, ma anche ai Comandi ai quali non potrà essere reclamato certamente un atto che ha visto la partecipazione e il consenso del personale per mezzo dei suoi rappresentanti.

Per la versione integrale accedi al manuale del delegato sindacale militare di U.S.A.MI. Aeronautica - commento giuridico alla legge 46/2022 e leggi collegate

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