RICORSO INFERMIERI: Un percorso davvero in salita
OGGETTO DEL RICORSO
Alcuni iscritti hanno contattato il nostro ufficio legale per valutare la fattibilità di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica relativo agli infermieri militari che abbia come obiettivo i seguenti risultati:
1. Riconoscimento inquadramento posizioni direttive e dirigenziali (a similitudine degli infermieri civili, infermieri militari NATO e come da norme EU) e relativo sviluppo di carriera;
2. Richiesta risarcimento danni per demansionamento;
3. Riconoscimento esercizio libera professione;
4. Richiesta risarcimento danni per perdita di chance (Tutti gli altri sottufficiali hanno avuto la possibilità di poter concorrere per il ruolo ufficiali);
5. Inserimento nel Corpo sanitario militare.
VALUTAZIONE TECNICO GIURIDICA
Dobbiamo dapprima trattare le questioni processuali.
Innanzitutto va precisato che le azioni di risarcimento danno non sono proponibili con il ricorso Straordinario al Presidente della repubblica, a tal riguardo vi è un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza (ex multis Consiglio di Stato, sez. I , 24/03/2014 , n. 11690 Consiglio di Stato , sez. II , 16/11/2009 , n. 1218).
Ne consegue che è totalmente inutile promuovere un ricorso Straordinario al P.d.R. per ottenere qualsivoglia risarcimento danno, e che l’unica azione che permette tale ristoro è quella svolta innanzi ai tribunali amministrativi.
Occorre poi evidenziare che le richieste dei nostri iscritti mirano sostanzialmente alla modifica di uno stato giuridico che comporta necessariamente degli emendamenti a fonti normative di rango primario o aventi comunque forza di legge. E’ noto a tutti che tali fonti possono essere modificate fondamentalmente attraverso due percorsi, un intervento normativo (parlamentare o governativo con delega legislativa) oppure un intervento della Corte Costituzionale.
In ogni caso, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che non può esservi risarcimento danno laddove il provvedimento illegittimo si derivato da illegittimità degli atti amministrativi derivanti da incostituzionalità pronunciata dalla Suprema Corte (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 04/05/2023, ud. 06/12/2022, dep. 04/05/2023), n.4523).
Altra questione è quella che si riferisce alla richiesta di risarcimento danno in relazione alle norme dell’Unione Europea (vincolanti o non vincolanti). Tale ambito apre a numerose e complesse valutazioni, se debba valutarsi una corretta interpretazione di fonti comunitarie, nell’ipotesi più semplice, piuttosto che la valutazione di coerenza di una fonte legislativa rispetto al diritto comunitario, con conseguente questione di legittimità costituzionale.
In ogni caso le norme processuali impongono al ricorrente un rigoroso obbligo di allegazione delle prove del danno subito, non essendo sufficiente un generico riferimento danni morali o di chance professionali.
Ne deriva che il ricorso in analisi richiederebbe comunque una dettagliata esposizione e prova dei danni subiti da presentare per ogni ricorrente.
Quando alla forma collettiva del ricorso, giacché ha carattere esclusivamente impugnatorio (v. D.P.R. 1199/1971), il ricorso al P.d.R. diventa piuttosto impegnativo da organizzare, e merita una attenta valutazione sulle modalità di presentazione pena il concreto rischio di inammissibilità.
Occorre evidenziare, da ultimo, che il ricorso straordinario al P.d.R. se per un verso si palesa più economico e quindi maggiormente attrattivo per l’interessato che non vuole sostenere spese elevate, per l’altro offre certamente meno garanzie processuali, giacché non è sottoposto alla disciplina prevista per i Tribunali Amministrativi, non ultima quella relativa alle tempistiche della decisione, anche in ordine alle azioni cautelari e ai diritti difensivi delle parti, tale ricorso, comunque, non permette un’azione impugnatoria di appello nel secondo grado (il procedimento si esaurisce in un unico grado).
Riteniamo, in ultima analisi che il ricorso al TAR offra maggiori tutele anche in ordine all’eventuale interessamento del Consiglio di Stato in caso di rigetto.
ANALISI SUL MERITO DEL RICORSO
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso dovrebbe pertanto evidentemente ottenere un pronunciamento di illegittimità costituzionale del codice dell’ordinamento militare (ovvero di altre norme primarie relative agli infermieri) nella parte in cui disciplina lo stato giuridico degli infermieri.
Trattasi di un ricorso evidentemente molto arduo, tenuto conto che la questione di legittimità costituzionale dovrebbe evidenziare una violazione di norme costituzionali ovvero comunitarie.
Per un verso sono più che comprensibili le ragioni del personale interessato, data l’elevata professionalità e l’elevato livello di competenze che caratterizza detto personale, tuttavia, la questione sembra chiaramente richiedere un intervento legislativo specifico.
Purtroppo la giurisprudenza costituzionale, in tema di carriere, gradi e ruoli, si è più volte pronunciata negativamente evidenziando la libertà discrezionale del legislatore in detti ambiti, in ciò rigettando ogni relativa questione di costituzionalità (ex muiltis Corte Costituzionale, 05/05/1993, n. 21, sent. 03.07.1997 n.217, ordinanza 296/2000, ordinanza n. 189 del 1999, sentenza n. 63 del 1998 e ordinanza n. 324 del 1993m, sentenza n. 63 del 1998 e ordinanza n. 324 del 1993).
Quanto poi alle norme comunitarie, da una ricerca effettuata dal nostro ufficio legale non sono emerse specifiche disposizioni comunitarie ovvero norme di principio specifiche, utili ad un “attacco” al diritto nazionale attinente le carriere ovvero l’inquadramento dei ruoli, talché si possa indurre il giudice nazionale verso un pronunciamento di violazione comunitaria in ordine a disposizioni aventi forza di legge che disciplinano la materia.
Il nostro sindacato non ha mai mancato di avviare azione legali a tutela dei propri iscritti (numerosi sono i ricorsi tutt’ora in atto), ma tali ricorsi sono sempre stati frutto di un accurato studio giuridico e di scelte processuali utili ai ricorrente, sempre nella salvaguardia degli eventuali rischi derivanti dalla tutela anche rispetto ad una eventuale condanna alle spese di lite in caso di rigetto, ragione per cui abbiamo sempre chiesto un elevato numero minimo di adesioni che non si renderebbe necessario in caso di ricorso Straordinario al P.d.R. poiché con tale ricorso non vi è alcun rischio di condanna alle spese legali.
Riteniamo in ogni caso che un tale ricorso non abbia rilevanti possibilità di accoglimento.
Un ricorso di tal sorta potrebbe tuttavia svolgere una funzione “politico-sindacale-associativa”, utile alle scelte strategiche che ogni sindacato è libero di perseguire, inclusa quella di fare nuovi iscritti, restando salve tutte le considerazioni sull’aleatorietà che caratterizzano talune decisioni giurisdizionali, che talvolta riservano soprese positive anche nei casi più impensabili.
Tuteliamo i tuoi Diritti, Difendiamo chi difende la Patria.
USAMI Aeronautica – Il tuo Sindacato Militare
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