USAMI Aeronautica informa
Con l’ordinanza n. 8738/2026, la Corte di Cassazione interviene su un tema particolarmente delicato: il licenziamento in presenza di patologie depressive.
Certificazione medica: basta il medico di base
La Corte chiarisce che, in caso di depressione, è sufficiente la certificazione del medico di base;
Non è necessario il certificato di uno specialista, salvo prova contraria;
Onere della prova a carico del datore di lavoro;
Eventuali contestazioni devono essere dimostrate tramite valutazione medico-legale;
Non è il lavoratore a dover fornire ulteriori prove, ma chi contesta la validità della certificazione.
Farmaci non acquistati: elemento irrilevante
Il mancato acquisto dei farmaci non può giustificare un licenziamento.
Le motivazioni possono essere diverse:
indisponibilità dei farmaci;
ricorso a terapie alternative;
scelte condivise con il medico.
Tutela della salute al centro
L’ordinanza rafforza un principio chiaro: la tutela della salute del lavoratore prevale su presunzioni o interpretazioni arbitrarie.
Iscriviti ad USAMi Aeronautica, entra a far parte del cambiamento

