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Con l’ordinanza n. 8738/2026, la Corte di Cassazione interviene su un tema particolarmente delicato: il licenziamento in presenza di patologie depressive.

Certificazione medica: basta il medico di base

  • La Corte chiarisce che, in caso di depressione, è sufficiente la certificazione del medico di base;

  • Non è necessario il certificato di uno specialista, salvo prova contraria;

  • Onere della prova a carico del datore di lavoro;

  • Eventuali contestazioni devono essere dimostrate tramite valutazione medico-legale;

  • Non è il lavoratore a dover fornire ulteriori prove, ma chi contesta la validità della certificazione.

Farmaci non acquistati: elemento irrilevante

Il mancato acquisto dei farmaci non può giustificare un licenziamento.

Le motivazioni possono essere diverse:

  • indisponibilità dei farmaci;

  • ricorso a terapie alternative;

  • scelte condivise con il medico.

Tutela della salute al centro

L’ordinanza rafforza un principio chiaro: la tutela della salute del lavoratore prevale su presunzioni o interpretazioni arbitrarie.

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