IN SINTESI
Sul web sta circolando la notizia che una recente riforma avrebbe annullato i benefici fiscali sul TFS/TFR. Il quadro normativo illustrato nell’articolo indica invece che la clausola di salvaguardia continua a essere prevista dal nuovo art. 21, comma 11, del D.Lgs. n. 117/2026.
La clausola di salvaguardia resta
Il principio già contenuto nell’art. 1, comma 9, della legge n. 296/2006 è stato ricondotto nel nuovo art. 21, comma 11. Continuano quindi a essere considerate, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni IRPEF vigenti al 31 dicembre 2006.
Restano anche le riduzioni sul TFS
Continuano ad applicarsi le riduzioni dell’aliquota IRPEF legate al tempo trascorso dalla cessazione del rapporto di lavoro, già previste dal D.L. n. 4/2019.
Il vero rischio dal 1° gennaio 2027
Per chi cessa dal servizio per raggiunti limiti di età, la 1ª tranche dell’indennità di buonuscita potrà essere pagata a nove mesi anziché 12 mesi. Se il pagamento si concretizza tra il nono e il dodicesimo mese, può venir meno la riduzione dell’aliquota IRPEF sul TFS dell’1,5%.
Possibile maggiore IRPEF fino a € 800,00
L’articolo evidenzia che la perdita del beneficio dell’1,5% può determinare una maggiore IRPEF quantificabile fino a € 800,00.
USAMi aveva già segnalato il rischio
A gennaio 2026 USAMi ha pubblicato un’analisi della legge di bilancio 2026 e, esaminando il comma 198 dell’art. 1, ha messo in guardia il personale sui rischi derivanti dalla riduzione dei termini di pagamento della buonuscita.
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Sul web sta circolando la notizia che una recente riforma normativa abbia annullato i benefici sul calcolo dell’IRPEF applicata sul TFR/TFS. Diciamolo subito: non è vero!!! La clausola di salvaguardia, originariamente prevista dall’art. 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, consentiva di applicare, ai fini della determinazione dell’IRPEF dovuta sui TFR/TFS, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, qualora più favorevoli al contribuente. Con il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, recante il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, la disciplina relativa alle indennità di fine rapporto e di fine servizio è stata ricondotta nell’art. 21.
Il nuovo art. 21, comma 11, stabilisce espressamente che, ai fini della determinazione dell’IRPEF dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006. Ne consegue che non risulta corretta l’affermazione secondo cui la clausola di salvaguardia sarebbe stata soppressa. La precedente disposizione è stata infatti trasfusa nel nuovo assetto normativo, mantenendo invariato il principio fondamentale del confronto con il sistema di aliquote e scaglioni vigente al 31 dicembre 2006. Lo stesso art. 21 richiama tra le disposizioni confluite nella nuova disciplina proprio l’art. 1, comma 9, della legge n. 296/2006.
Effetto pratico della clausola di salvaguardia
In sede di tassazione del TFS/TFR non si confronta semplicemente “l’imposta del 2006” con quella attuale. La norma impone invece di verificare se, applicando alla base imponibile le aliquote e gli scaglioni IRPEF vigenti al 31 dicembre 2006, si ottenga un risultato fiscalmente più favorevole rispetto al regime ordinariamente applicabile. Pertanto, la ricodificazione normativa non determina, di per sé, alcuna perdita della tutela fiscale per il personale il cui trattamento di fine servizio venga liquidato successivamente. Questo aspetto assume particolare rilievo per il personale delle pubbliche amministrazioni e, quindi, anche per il personale del comparto Difesa e Sicurezza, considerato che il TFS può essere materialmente corrisposto anche a distanza di molti mesi o anni dalla cessazione dal servizio.
Confermata anche la riduzione fiscale già prevista dal D.L. n. 4/2019
Va tenuta distinta dalla clausola di salvaguardia un’ulteriore agevolazione fiscale applicabile alle indennità di fine servizio. Anche questa misura non è stata introdotta ex novo dal D.Lgs. n. 117/2026, ma era già prevista dall’art. 24, commi 1 e 2, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed è ora trasfusa nell’art. 21, commi 12 e 13, del nuovo Testo unico. Lo stesso art. 21 richiama espressamente il D.L. n. 4/2019 tra le disposizioni confluite nella nuova disciplina.
La norma prevede una riduzione dell’aliquota IRPEF applicabile all’indennità di fine servizio in funzione del tempo trascorso dalla cessazione del rapporto di lavoro:
- 1,5 punti percentuali dopo 12 mesi;
- 3 punti percentuali dopo 24 mesi;
- 4,5 punti percentuali dopo 36 mesi;
- 6 punti percentuali dopo 48 mesi;
- 7,5 punti percentuali dopo 60 mesi o più.
La riduzione non si applica sulla quota di imponibile dell’indennità di fine servizio eccedente 50.000 euro.
Si tratta quindi di un meccanismo distinto dalla clausola di salvaguardia:
- il comma 11 mantiene il confronto con aliquote e scaglioni vigenti al 31 dicembre 2006;
- i commi 12 e 13 mantengono invece la riduzione dell’aliquota già introdotta nel 2019 in relazione ai tempi di pagamento del TFS.
Alla luce del quadro normativo vigente, non emerge alcuna soppressione della clausola di salvaguardia fiscale applicabile al TFS/TFR. Il principio già contenuto nell’art. 1, comma 9, della legge n. 296/2006 è oggi espressamente previsto dall’art. 21, comma 11, del D.Lgs. n. 117/2026. Allo stesso modo, la riduzione dell’aliquota fiscale sul TFS già prevista dall’art. 24 del D.L. n. 4/2019 è stata mantenuta e ricollocata nei commi 12 e 13 dello stesso art. 21. Il nuovo Testo unico opera quindi, su questi aspetti, principalmente una ricodificazione e sistematizzazione di disposizioni già vigenti, senza sopprimere le tutele fiscali in esame. Non appare pertanto fondata l’affermazione secondo cui il personale che riceverà il TFS/TFR dopo la riorganizzazione normativa perderà automaticamente la clausola di salvaguardia o la riduzione fiscale già prevista per il TFS.
Dove sono, invece, i veri rischi per la tassazione del TFS?
A gennaio 2026 abbiamo pubblicato un articolo di analisi della legge di bilancio 2026: Leggi l’articolo sulla legge di bilancio 2026 In quell’articolo, andando ad analizzare il comma 198 dell’art. 1, abbiamo messo in guardia il personale dai rischi derivanti dalla riduzione dei termini di pagamento, a decorrere dal 1° gennaio 2027, della 1ª tranche dell’indennità di buonuscita a nove mesi anziché 12 mesi, per coloro che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età. Infatti, nel caso in cui il pagamento si concretizzi tra i nove e dodici, non dà alcun vantaggio in termini temporali ma, annullando i benefici dell’art. 24 del Decreto-legge 4/2019 (oggi commi 12 e 13 dell’art. 21 D.Lgs. 117/2026), che prevedono una riduzione dell’aliquota IRPEF sul TFS del 1,5%, può portare ad una perdita per maggiore IRPEF quantificabili fino a € 800,00.
Sul web sta circolando la notizia che una recente riforma normativa abbia annullato i benefici sul calcolo dell’IRPEF applicata sul TFR/TFS. Diciamolo subito: non è vero!!! La clausola di salvaguardia, originariamente prevista dall’art. 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, consentiva di applicare, ai fini della determinazione dell’IRPEF dovuta sui TFR/TFS, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, qualora più favorevoli al contribuente. Con il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, recante il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, la disciplina relativa alle indennità di fine rapporto e di fine servizio è stata ricondotta nell’art. 21.
Il nuovo art. 21, comma 11, stabilisce espressamente che, ai fini della determinazione dell’IRPEF dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006. Ne consegue che non risulta corretta l’affermazione secondo cui la clausola di salvaguardia sarebbe stata soppressa. La precedente disposizione è stata infatti trasfusa nel nuovo assetto normativo, mantenendo invariato il principio fondamentale del confronto con il sistema di aliquote e scaglioni vigente al 31 dicembre 2006. Lo stesso art. 21 richiama tra le disposizioni confluite nella nuova disciplina proprio l’art. 1, comma 9, della legge n. 296/2006.
Effetto pratico della clausola di salvaguardia
In sede di tassazione del TFS/TFR non si confronta semplicemente “l’imposta del 2006” con quella attuale. La norma impone invece di verificare se, applicando alla base imponibile le aliquote e gli scaglioni IRPEF vigenti al 31 dicembre 2006, si ottenga un risultato fiscalmente più favorevole rispetto al regime ordinariamente applicabile. Pertanto, la ricodificazione normativa non determina, di per sé, alcuna perdita della tutela fiscale per il personale il cui trattamento di fine servizio venga liquidato successivamente. Questo aspetto assume particolare rilievo per il personale delle pubbliche amministrazioni e, quindi, anche per il personale del comparto Difesa e Sicurezza, considerato che il TFS può essere materialmente corrisposto anche a distanza di molti mesi o anni dalla cessazione dal servizio.
Confermata anche la riduzione fiscale già prevista dal D.L. n. 4/2019
Va tenuta distinta dalla clausola di salvaguardia un’ulteriore agevolazione fiscale applicabile alle indennità di fine servizio. Anche questa misura non è stata introdotta ex novo dal D.Lgs. n. 117/2026, ma era già prevista dall’art. 24, commi 1 e 2, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed è ora trasfusa nell’art. 21, commi 12 e 13, del nuovo Testo unico. Lo stesso art. 21 richiama espressamente il D.L. n. 4/2019 tra le disposizioni confluite nella nuova disciplina.
La norma prevede una riduzione dell’aliquota IRPEF applicabile all’indennità di fine servizio in funzione del tempo trascorso dalla cessazione del rapporto di lavoro:
- 1,5 punti percentuali dopo 12 mesi;
- 3 punti percentuali dopo 24 mesi;
- 4,5 punti percentuali dopo 36 mesi;
- 6 punti percentuali dopo 48 mesi;
- 7,5 punti percentuali dopo 60 mesi o più.
La riduzione non si applica sulla quota di imponibile dell’indennità di fine servizio eccedente 50.000 euro.
Si tratta quindi di un meccanismo distinto dalla clausola di salvaguardia:
- il comma 11 mantiene il confronto con aliquote e scaglioni vigenti al 31 dicembre 2006;
- i commi 12 e 13 mantengono invece la riduzione dell’aliquota già introdotta nel 2019 in relazione ai tempi di pagamento del TFS.
Alla luce del quadro normativo vigente, non emerge alcuna soppressione della clausola di salvaguardia fiscale applicabile al TFS/TFR. Il principio già contenuto nell’art. 1, comma 9, della legge n. 296/2006 è oggi espressamente previsto dall’art. 21, comma 11, del D.Lgs. n. 117/2026. Allo stesso modo, la riduzione dell’aliquota fiscale sul TFS già prevista dall’art. 24 del D.L. n. 4/2019 è stata mantenuta e ricollocata nei commi 12 e 13 dello stesso art. 21. Il nuovo Testo unico opera quindi, su questi aspetti, principalmente una ricodificazione e sistematizzazione di disposizioni già vigenti, senza sopprimere le tutele fiscali in esame. Non appare pertanto fondata l’affermazione secondo cui il personale che riceverà il TFS/TFR dopo la riorganizzazione normativa perderà automaticamente la clausola di salvaguardia o la riduzione fiscale già prevista per il TFS.
Dove sono, invece, i veri rischi per la tassazione del TFS?
A gennaio 2026 abbiamo pubblicato un articolo di analisi della legge di bilancio 2026: Leggi l’articolo sulla legge di bilancio 2026 In quell’articolo, andando ad analizzare il comma 198 dell’art. 1, abbiamo messo in guardia il personale dai rischi derivanti dalla riduzione dei termini di pagamento, a decorrere dal 1° gennaio 2027, della 1ª tranche dell’indennità di buonuscita a nove mesi anziché 12 mesi, per coloro che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età.
Infatti, nel caso in cui il pagamento si concretizzi tra i nove e dodici, non dà alcun vantaggio in termini temporali ma, annullando i benefici dell’art. 24 del Decreto-legge 4/2019 (oggi commi 12 e 13 dell’art. 21 D.Lgs. 117/2026), che prevedono una riduzione dell’aliquota IRPEF sul TFS del 1,5%, può portare ad una perdita per maggiore IRPEF quantificabili fino a € 800,00.
TFS, tassazione e tempi di pagamento incidono direttamente su quanto spetta al personale.
USAMi Aeronautica aveva già messo in guardia il personale sui rischi collegati alla riduzione dei termini di pagamento della buonuscita. Informazione, tutela e attenzione alle conseguenze concrete delle norme sono fondamentali per difendere i diritti economici del personale.