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Il punto della situazione dopo l'applicazione della nuova direttiva SMA-ORD-011 (Ediz. 2025) al 36° Stormo di Gioia del Colle e nelle altre sedi dell'Aeronautica Militare.
In seguito alla recente disposizione emanata dal Comando del 36° Stormo di Gioia del Colle relativa alla rilevazione oggettiva della presenza e all’applicazione della direttiva SMA-ORD-011 (Ediz. 2025), USAMi Aeronautica ha deciso di intervenire con fermezza inviando una formale istanza allo Stato Maggiore dell’Aeronautica e per conoscenza al Comando Scuole A.M. / 3ª Regione Aerea e al Comando del 36° Stormo.
La problematica
Secondo le nuove indicazioni, a decorrere dal 31 agosto il tempo impiegato dal personale per trasferirsi dalla zona logistica a quella operativa (e viceversa) non viene più considerato orario di servizio, anche se le aree appartengono al medesimo comprensorio militare. È stata inoltre sospesa l'autorizzazione per il personale pendolare ad utilizzare i rilevatori posti all'ingresso dell'infrastruttura.
Tale impostazione sta generando forte malumore ed evidenzia una criticità che non riguarda solo Gioia del Colle, ma potenzialmente tutti gli Enti militari d'Italia caratterizzati da grandi distanze interne, varchi di sicurezza e controlli d'accesso.
Casa-Lavoro vs. Trasferimento Interno: una distinzione fondamentale
Bisogna fare chiarezza ed evitare sovrapposizioni concettuali tra tragitto Casa - Ingresso Aeroporto (il normale pendolarismo, giustamente a carico del lavoratore) ed il tempo impiegato dall’ingresso aeroporto e l'effettiva postazione di lavoro. In questo ultimo caso il percorso si sviluppa interamente all'interno di un'area militare, soggetta a vincoli di sicurezza, controlli intermedi e procedure dell'Amministrazione.
Una volta varcato il cancello principale, il militare non è più "libero di gestire il proprio tempo" o di dedicarsi ad attività personali. Al contrario, è sottoposto alla disciplina militare, alle regole di sicurezza, ai percorsi obbligati e deve compiere tutti i passaggi necessari per raggiungere la propria postazione.
Trattare questo intervallo come se fosse "tempo libero" o assoggettarlo alle norme del pendolarismo significa sottostimare l'effettivo carico temporale e lavorativo gravante sul personale, con possibili ricadute anche sulla fatica operativa, sulla salute e sulla sicurezza.
Cosa dice la Giurisprudenza Europea
Nell'istanza inviata allo Stato Maggiore, USAMi Aeronautica ha richiamato i chiari principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) e dalla Direttiva 2003/88/CE:
- Applicabilità al settore militare (Causa C-742/19): La Corte ha stabilito che la normativa sull'orario di lavoro si applica anche al personale militare, tranne che per specifiche attività operative o emergenziali. Un semplice trasferimento interno all'interno di un aeroporto non costituisce un'attività operativa speciale esonerata dalle tutele ordinarie.
- Vincoli e disponibilità del tempo (Cause C-344/19 e C-580/19): Quando il lavoratore è soggetto a vincoli oggettivi imposti dal datore di lavoro che incidono significativamente sulla possibilità di disporre liberamente del proprio tempo, tale periodo deve rientrare nell'orario di lavoro.
Le richieste avanzate da USAMi Aeronautica
Alla luce di queste considerazioni, abbiamo chiesto allo Stato Maggiore Aeronautica un chiarimento interpretativo urgente ed un'integrazione alla SMA-ORD-011 che riconosca il tempo di trasferimento interno come orario di servizio in tutte le sedi aeroportuali.
Continueremo a monitorare la situazione da vicino e a batterci su ogni tavolo per garantire che il tempo, il lavoro e la dignità di ogni militare vengano rispettati.
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