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Firmare senza prevedere gli effetti applicativi non è tutela: è incompetenza negoziale.
L’articolo 7 del D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52, ha modificato la disciplina delle ore di lavoro straordinario non retribuite del personale militare non dirigente, prolungando fino al 31 dicembre del secondo anno successivo il termine entro il quale tali ore devono essere recuperate. Tradotto in termini concreti, per le ore maturate all’inizio di un anno il militare può essere costretto ad attendere quasi tre anni prima di arrivare alla scadenza finale prevista dalla norma. E anche allora il pagamento non è automatico: occorre dimostrare che la richiesta di recupero non sia stata accolta per esigenze di servizio. USAMi Aeronautica non ha firmato quel contratto. Oggi, dopo l’emanazione delle direttive applicative di Segredifesa e dello Stato Maggiore Aeronautica, emergono con chiarezza i problemi che avevamo il dovere di prevedere e che altri hanno scelto di ignorare.
- Il pagamento in denaro resta la forma prioritaria di remunerazione dello straordinario;
- Se mancano le risorse, le ore vengono trasformate in recupero compensativo;
- Con l’articolo 7 il termine per il recupero del personale non dirigente è passato da un anno a due anni successivi a quello di maturazione;
- Alla scadenza le ore residue devono essere pagate, ma soltanto se il mancato recupero è riconducibile a esigenze di servizio;
- Le direttive non chiariscono adeguatamente come debbano essere formalizzati il diniego, il differimento, l’accoglimento parziale o la mancata risposta;
- Questa lacuna rischia di scaricare sul singolo militare le conseguenze di una gestione amministrativa poco trasparente.
LO STRAORDINARIO È LAVORO GIÀ PRESTATO, NON UNA CONCESSIONE DEL COMANDANTE
Il punto di partenza deve essere chiaro: quando una prestazione straordinaria è stata preventivamente autorizzata, effettivamente resa e regolarmente contabilizzata, non siamo davanti a un favore che il Comando può scegliere se riconoscere. Siamo davanti a lavoro già svolto. La disciplina ha sempre indicato il compenso in denaro come forma prioritaria di remunerazione. Soltanto quando gli stanziamenti non risultavano sufficienti, le ore non pagate dovevano essere trasformate in recupero compensativo. L’insufficienza delle risorse non può però diventare il pretesto per scegliere arbitrariamente chi pagare e chi no. Qualunque ripartizione delle disponibilità finanziarie deve essere fondata su criteri oggettivi, trasparenti, verificabili e non discriminatori. In presenza di posizioni omogenee, l’eventuale riduzione deve avvenire secondo criteri uniformi e proporzionali tra gli aventi diritto, non sulla base di scelte personali del singolo Comandante. Le prassi personalistiche già verificatesi in passato non erano coerenti con questi principi e dovevano essere eliminate, non agevolate da una disciplina ancora più lunga e complessa.
COSA È CAMBIATO DAVVERO CON L’ARTICOLO 7
Per correttezza occorre dirlo con precisione: la condizione relativa alle esigenze di servizio non è stata inventata dal D.P.R. 52/2025. Era già presente nell’articolo 13, comma 7, del D.P.R. 40/2018. Il contratto 2022-2024 ha però peggiorato concretamente la posizione del personale non dirigente, perché ha sostituito il termine del 31 dicembre dell’anno successivo con quello del 31 dicembre dei due anni successivi. Non si tratta di un dettaglio tecnico. Significa lasciare per un periodo molto più lungo il militare nell’incertezza tra pagamento e recupero, consentendo all’Amministrazione di rinviare la definizione di ore che il personale ha già lavorato. Un’ora di straordinario svolta nel gennaio 2025 potrà restare sospesa fino al 31 dicembre 2027. Solo dopo quella scadenza si porrà il problema del pagamento delle ore residue. Nel frattempo il dipendente dovrà presentare le richieste previste dalle circolari e conservare la prova che l’eventuale mancato recupero non sia dipeso da una sua scelta. Questa sarebbe la tutela introdotta dai sindacati firmatari?
UNA TRATTATIVA CONDOTTA SOTTO UN AUT AUT
La disposizione sullo straordinario fu presentata dalla parte pubblica nell’ultima giornata negoziale e accompagnata da una pressione fortissima per ottenere l’approvazione dell’intero accordo. La trattativa arrivò vicina all’interruzione e fu prospettata la chiusura del confronto qualora il testo non fosse stato accettato. Ma la pressione della controparte non cancella la responsabilità di chi ha firmato. Un sindacato può essere sottoposto a un aut aut. Non è però obbligato ad accettarlo, né può successivamente presentare come risultato positivo una norma della quale non ha valutato sino in fondo le conseguenze. USAMI Aeronautica ha scelto di non firmare. Altri hanno scelto diversamente e oggi devono assumersi la responsabilità politica e sindacale di quella scelta.
COSA PREVEDONO LE DIRETTIVE APPLICATIVE
La variante alla direttiva di Segredifesa stabilisce che, per il personale non dirigente, le ore non pagate debbano essere recuperate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo e che la relativa richiesta debba essere presentata entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di maturazione. La SMA-ORD-011, Edizione 2025, prevede a sua volta che il personale presenti un’apposita domanda, di massima entro il 30 aprile di ciascun anno del periodo considerato. La direttiva precisa inoltre che, se nel frattempo si rendono disponibili risorse, l’Amministrazione può pagare immediatamente anche le ore destinate al recupero e che, decorso il termine finale, le ore residue non recuperate per esigenze di servizio devono essere remunerate. Sulla carta il percorso sembra lineare. Nella pratica, invece, resta un vuoto che può diventare molto pericoloso per il personale.
IL VERO NODO: DINIEGO, DIFFERIMENTO O SILENZIO?
Il pagamento finale presuppone che la richiesta di recupero non sia stata accolta per esigenze di servizio. Ma né la norma né le direttive chiariscono in maniera sufficiente come questa condizione debba essere documentata. Occorre rispondere ad alcune domande molto concrete:
- Il Comando deve adottare un diniego espresso e scritto oppure è sufficiente non concedere materialmente il recupero?
- Che cosa accade se la richiesta rimane senza risposta?
- Un semplice differimento equivale a un diniego ai fini del successivo pagamento?
- Se la domanda viene formalmente accolta, ma il recupero non viene poi fruito per sopravvenute esigenze di servizio, il diritto al pagamento resta integro?
- In caso di accoglimento parziale, come vengono certificate le ore negate o rinviate?
- Quale effetto produce la reiterazione annuale della richiesta prevista per il personale non dirigente?
Questi non sono cavilli. Sono i passaggi dai quali, tra due o tre anni, potrà dipendere il pagamento o il mancato pagamento di centinaia di ore di lavoro. Il rischio è evidente: una richiesta potrebbe non essere formalmente respinta, ma semplicemente rinviata, lasciata senza riscontro oppure dichiarata genericamente “accolta” senza una concreta programmazione. Alla scadenza, lo stesso militare potrebbe sentirsi contestare l’assenza di un diniego espresso per esigenze di servizio. In questo modo, il riferimento alle esigenze di servizio rischia di trasformarsi in uno schermo amministrativo difficilmente contestabile e di consolidare proprio quelle gestioni discrezionali che avrebbero dovuto essere eliminate.
PER I DIRIGENTI UNA DISCIPLINA DIVERSA, PER I NON DIRIGENTI UN PERCORSO PIÙ INCERTO
richiesta entro il 30 aprile dell’anno successivo, recupero entro il 31 dicembre dello stesso anno e successivo pagamento, nei limiti delle risorse disponibili, quando la richiesta non sia stata accolta per esigenze di servizio.
il periodo si estende ai due anni successivi e la domanda deve essere presentata entro il 30 aprile di ciascun anno del periodo considerato.
Il D.P.R. 52/2025 si applica al personale non dirigente. Per i dirigenti continua, allo stato, a operare la disciplina precedente: richiesta entro il 30 aprile dell’anno successivo, recupero entro il 31 dicembre dello stesso anno e successivo pagamento, nei limiti delle risorse disponibili, quando la richiesta non sia stata accolta per esigenze di servizio. Per il personale non dirigente, invece, il periodo si estende ai due anni successivi e la domanda deve essere presentata entro il 30 aprile di ciascun anno del periodo considerato. Proprio la ripetizione della domanda e la maggiore durata rendono indispensabile chiarire quali effetti producano l’accoglimento, il differimento, il diniego parziale e il silenzio dell’Amministrazione.
CHI HA FIRMATO NON PUÒ ORA NASCONDERSI DIETRO LE CIRCOLARI
Il compito di un sindacato non è limitarsi a leggere l’importo degli aumenti e apporre una firma in fondo a un accordo. Occorre studiare le norme, confrontarle con quelle precedenti, prevederne gli effetti nei Reparti e impedire che una formula ambigua venga utilizzata contro il personale. Chi ha firmato l’articolo 7 avrebbe dovuto pretendere almeno:
- termini certi per la risposta dell’Amministrazione;
- obbligo di diniego espresso, scritto e motivato;
- disciplina dell’accoglimento parziale e del differimento;
- riconoscimento automatico del pagamento quando il recupero non sia stato materialmente fruito per cause di servizio;
- tracciabilità delle richieste e delle ore residue;
- criteri uniformi, oggettivi e trasparenti per l’utilizzo delle risorse disponibili.
Nulla di tutto questo è stato inserito con sufficiente chiarezza nel contratto. Firmare un testo senza prevedere questi problemi non è pragmatismo. È incompetenza negoziale. E a pagarne il prezzo, come sempre, rischia di essere il personale.
USAMI CHIEDE UN CHIARIMENTO IMMEDIATO
Per fare chiarezza su tutti questi aspetti ed evitare che siano i militari a pagare le conseguenze di una disciplina ambigua, USAMi Aeronautica ha formalmente inviato uno specifico intervento di richiesta chiarimenti indirizzato direttamente a Segredifesa, allo Stato Maggiore della Difesa (SMD) e allo Stato Maggiore dell’Aeronautica (SMA).
In particolare si chiede che vengano integrate le direttive, chiarendo espressamente che:
- ogni domanda deve essere protocollata e ricevere un riscontro scritto entro un termine determinato;
- il diniego, anche parziale, deve indicare le esigenze di servizio che impediscono il recupero;
- il differimento disposto dall’Amministrazione non può pregiudicare il successivo pagamento;
- il silenzio del Comando e la mancata fruizione per cause non imputabili al dipendente devono essere equiparati al mancato accoglimento per esigenze di servizio;
- l’accoglimento meramente formale, non seguito dall’effettiva fruizione, non estingue il credito orario;
- alla scadenza finale tutte le ore non recuperate per cause di servizio devono essere poste in pagamento senza ulteriori adempimenti a carico del militare;
- le risorse disponibili devono essere distribuite secondo criteri preventivi, uniformi e verificabili.
IL PERSONALE NON PUÒ LAVORARE OGGI E SCOPRIRE TRA TRE ANNI SE SARÀ PAGATO
Il lavoro straordinario serve all’Amministrazione immediatamente. Non si comprende perché il relativo compenso debba restare sospeso per anni, subordinato a un percorso amministrativo ambiguo e alla capacità del singolo di procurarsi la prova corretta del diniego. USAMI Aeronautica non ha firmato questo contratto proprio perché un’organizzazione sindacale seria deve guardare oltre l’annuncio del giorno dopo e valutare ciò che una norma produrrà negli anni successivi. Oggi gli effetti dell’articolo 7 sono davanti a tutti: tempi raddoppiati, procedure non pienamente definite e un rischio concreto di applicazioni difformi tra i Reparti. Chi ha firmato si assuma le proprie responsabilità. USAMI Aeronautica continuerà a pretendere regole chiare, pagamenti certi e piena tracciabilità di ogni ora lavorata.
Il personale è la nostra forza.
I diritti non si differiscono e non si cancellano con una circolare.
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